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- Data di creazione 17 Aprile 2021
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Documenti richiesti:
- Carta d’Identità e Codice Fiscale del richiedente
- Recapito mobile e mail del richiedente
- ISEE Aggiornato
- IBAN
- Indicare l’indirizzo di residenza se diverso dal documento
A CHI E’ RIVOLTO:
Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge (articolo 82, commi 2, 3 e 6, decreto-legge 34/2020). Come per il Reddito di Cittadinanza, il beneficiario della prestazione non è quindi il singolo richiedente ma l’intero nucleo familiare.
COME FUNZIONA:
Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, è necessario l’ ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
Il nucleo familiare è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.
Il reddito familiare, riferito alla mensilità di aprile 2020, e il patrimonio mobiliare si determinano secondo i criteri stabiliti dalla legge (rispettivamente: articolo 4, comma 2 e articolo 5, comma 4, d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159).
La soglia di reddito familiare per la verifica della sussistenza del requisito si ottiene moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.
Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:
- 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
* Per il REM d.l. 34 la soglia del reddito familiare è verificata con riferimento al mese di aprile 2020; per il REM d.l. 104, invece, la verifica punta al mese di maggio 2020; per il REM d.l. 137, infine, la soglia del reddito familiare viene verificata al mese di settembre 2020
** La scala di equivalenza teorica, pari a 2.2, è abbattuta a 2
*** La scala di equivalenza teorica, pari a 2,4, è abbattuta a 2.1, in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Per l'ulteriore mensilità del REM d.l. 104, riconosciuta indipendentemente dall'avere già richiesto il beneficio precedente, il valore del reddito familiare, verificato con riferimento al mese di maggio 2020, deve essere inferiore a una soglia pari all'ammontare del beneficio stesso.
Per quanto riguarda il REM d.l. 137, il beneficio viene riconosciuto:
- d'ufficio, quindi senza bisogno di presentare domanda, per i nuclei familiari già beneficiari del REM d.l. 104;
- a domanda, per i nuclei che non hanno mai beneficiato del REM (perché non hanno presentato domanda o perché non è stato loro riconosciuto) oppure hanno ottenuto solo il REM d.l. 34.
Anche in questo caso il valore del reddito familiare, verificato con riferimento al mese di settembre 2020, deve essere inferiore a una soglia pari all'ammontare del beneficio stesso.
DECORRENZA E DURATA
Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il REM d.l. 34 è stato erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
La domanda per l’ulteriore mensilità aggiuntiva di REM d.l. 104 poteva essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2020.
La domanda di REM d.l. 137, infine, può essere presentata dal 10 novembre al 30 novembre 2020.
QUANTO SPETTA
L’importo mensile del REM è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.
Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:
- 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.
La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.