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REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA
Documenti richiesti:
- Carta d’Identità e Codice Fiscale del richiedente
- Recapito mobile e mail del richiedente
- Modello ISEE Aggiornato
COS'E'
Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).
A CHI E' RIVOLTO
Il Reddito di Cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
COME FUNZIONA
Il beneficio viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza ed è condizionato all’adesione a un percorso di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale che, in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario, prevede la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego, ovvero del Patto per l’inclusione sociale presso i servizi sociali dei comuni.
I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l'impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l'inclusione sociale.
Sono esclusi da questi obblighi:
minorenni;
beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
beneficiari della Pensione di Cittadinanza;
soggetti di oltre 65 anni di età;
soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.
Possono, inoltre, essere esonerati i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), persone in particolari condizioni di salute, coloro che frequentano corsi di formazione o tirocini e i lavoratori in stato di disoccupazione.
Tutte le informazioni e le comunicazioni relative alla presa in carico del percorso di accompagnamento (convocazioni e sottoscrizioni della DID, Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale) sono di competenza dei Centri per l’impiego e dei Comuni, e non sono nella disponibilità dell’Istituto.
DECORRENZA E DURATA
Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, presentando la nuova domanda già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità.
Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.
In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d'età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.
DECADENZA
La decadenza del godimento della misura è prevista, oltre al termine dell’intero periodo dovuto, anche nei casi in cui venga meno uno dei requisiti economici in corso di godimento della prestazione e in ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione in carico al richiedente. In caso di sanzioni per violazione degli obblighi legati alla sottoscrizione del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale o presentazione di DSU non veritiere, sono previste specifiche ipotesi di revoca, decadenza e tempi minimi prima della possibilità di presentare una nuova domanda. Sono previste ipotesi di revoca e decadenza anche a seguito di specifica comunicazione dell’autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria.